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Polizza “tutela legale rischio della circolazione”

Scheda prodotto

 

Il Prodotto

E’ una polizza, con tre pacchetti di massimali e garanzie a scelta del Cliente, che ha per oggetto la copertura del rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’assicurato in conseguenza di un caso assicurativo rientrante nelle specifiche garanzie e in relazione a fatti o eventi connessi alla circolazione del veicolo assicurato.

Durata contrattuale

La polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Indicizzazione

Non è previsto l’adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate

Oggetto dell’assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza extragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato , conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia, nell’ambito delle attività svolte presso l’ente dichiarato in polizza.

Massimale

Euro 15.000 per sinistro, illimitato per anno

Ambito territoriale

Le garanzie sono valide per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia

Ambito assicurazione

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate che a causa di fatti o eventi connessi alla circolazione del veicolo assicurato e conducibile con patente A,B,C,D:

A) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;

B) subiscano danni extracontrattuali alla persona o al veicolo assicurato, per fatto illecito di terzi;

C) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo assicurato rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;

D) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento di sospensione della loro patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato morte o lesioni a persona;

E) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso l’ordinanza – ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente stradale purchè detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione di responsabilità;

F) ove la sanzione amministrativa non sia connessa ad un incidente della circolazione stradale o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la garanzia sarà operante con il limite di una denuncia per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per presentare ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore a € 100,00. La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici Competenti.

G) qualora gli assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza ( art.186) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste nei casi di fuga e/o omissione di soccorso la garanzia di polizza è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato.

A quanto sopra si possono aggiungere rimborso spese per corsi recupero Punti dalla patente, rimborso spese per nuovo esame di idonaità per revisione patente e anche rimborso spese per recupero e traino del veicolo.